7.3.3. Iscrizione iniziale
Il criterio generale di valutazione al momento della rilevazione iniziale delle Immobilizzazioni finanziarie è quello del costo di acquisto o di costituzione, comprensivo degli oneri accessori direttamente correlabili all’operazione di acquisto come ad esempio costi legali, costi di consulenze, imposte e tasse e similari.
Tale criterio è di immediata applicazione alle partecipazioni e ai titoli; relativamente ai crediti qualificabili come Immobilizzazioni finanziarie, la rilevazione iniziale avviene al valore nominale del credito medesimo, salvo poi effettuare opportune valutazioni circa l’eventuale rischio di inesigibilità dello stesso.
7.3.4. Valutazione successiva
L’art. 4, comma 1, lettera c) del D.I. del 14 gennaio 2014, n. 19, prevede che per le partecipazioni in società controllate o società collegate siano valutate con il “metodo del patrimonio netto”.
Tale previsione normativa, tuttavia, nell’ambito del MTO trova applicazione nella misura in cui l’Ateneo, al momento della redazione del proprio Bilancio d’esercizio, disponga dei Bilanci di esercizio formalmente adottati di tutte le società controllate e/o collegate.
Al riguardo, si ritiene condivisibile la posizione espressa nel MTO in cui, considerato che le variazioni del Patrimonio Netto delle società controllate e collegate non corrispondono a variazioni di valore effettivamente realizzabili e, considerata la difficoltà di poter reperire tutte le informazioni relative al Patrimonio Netto delle società controllate e/o collegate, il criterio di valutazione applicabile nelle valutazioni di bilancio sarà quello del costo storico (ossia il costo di acquisto o di costituzione come sopra definiti), rettificato delle eventuali perdite durevoli di valore.
L’eventuale rettifica della perdita durevole di valore va imputata nel CE alla voce “Svalutazione delle Immobilizzazioni”, alla sotto-voce “Svalutazione delle Immobilizzazioni finanziarie”.
Negli esercizi successivi se vengono meno le ragioni che hanno determinato la svalutazione si deve procedere al ripristino del valore, nei limiti del costo originario.
7.3.5. Eliminazione delle immobilizzazioni finanziarie
Le Immobilizzazioni finanziarie sono eliminate quando oggetto di cessione a terzi.
Nel mondo universitario la casistica della cessione a terzi delle Immobilizzazioni finanziarie può risultare rara tuttavia, in caso di cessione, le tematiche sono similari a quelle riportate in caso di cessione delle altre categorie di Immobilizzazioni e, più in particolare, dalla cessione può derivare una plusvalenza o una minusvalenza, qualora il prezzo di cessione sia rispettivamente maggiore o minore rispetto al valore di iscrizione in Bilancio.
La plusvalenza viene iscritta nella voce di CE “V. Altri ricavi e proventi” mentre la minusvalenza viene iscritta nella voce di CE “XII. Oneri diversi di gestione” qualora la dismissione dell’immobilizzazione finanziaria sia conseguente a un processo normale di cambiamento o dismissione dell’investimento.
Diversamente qualora la dismissione sia conseguente ad eventi eccezionali e non prevedibili la plusvalenza o minusvalenza che ne deriva viene rilevata tra i componenti straordinari di reddito (sezione E del CE).