Proventi per la didattica

8.1.1.       Proventi per la didattica

I Proventi per la didattica sono costituiti dalle tasse e dai contributi degli studenti per l’iscrizione ai corsi dell’offerta formativa dell’Ateneo che comprende corsi di laurea e laurea magistrale, master di I e II livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, esami di stato, corsi singoli, tirocini formativi attivi (TFA) ecc.

In particolare le tipologie di proventi per la didattica che possono aversi sono le seguenti:

  • tasse di iscrizione per i corsi di laurea di I e II livello;
  • contributi per i corsi di laurea di I e II livello;
  • quote di iscrizione a master di I e II livello;
  • quote di iscrizione a scuole di specializzazione;
  • corsi singoli – contributi;
  • contributi TFA.

Il criterio di contabilizzazione utilizzato per i proventi della didattica sopra esposti è quello per competenza, ovvero le tasse e i contributi vengono contabilizzati come credito complessivo che l’Ateneo matura al momento in cui si ritiene perfezionata l’iscrizione da parte dello studente, quale quota che lo studente in quanto iscritto dovrà versare per l’anno accademico di riferimento.

Tale criterio di contabilizzazione implica specifiche operazioni di integrazione e di assestamento in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio, sia per quanto riguarda le componenti economiche (i proventi) sia per quanto riguarda le correlate componenti patrimoniali (i crediti verso studenti).

Tra i proventi per la didattica sono ricomprese anche altre tipologie di ricavi che non si riferiscono specificamente a prestazioni erogate a favore degli studenti nel corso dell’anno accademico e che invece afferiscono a servizi una tantum. Fra queste tipologie di proventi possono annoverarsi i seguenti:

  • tasse per esami di Stato;
  • tasse esami di laurea e diplomi;
  • quota di pertinenza dell’Ateneo del contributo degli studenti per sostenimento dei test d’accesso, gestiti dal Consorzio CISIA;
  • more;
  • tasse cambio corso;
  • duplicato libretto;
  • tasse di trasferimento in entrata e in uscita;
  • recuperi e rimborsi vari.

Tali proventi sono rilevati per competenza nell’esercizio in cui si manifesta l’evento che lo ha generato, quindi, senza la ripartizione temporale in dodicesimi.

Di seguito vengono riportate le operazioni di rettifica delle componenti economiche e delle componenti patrimoniali da effettuare in sede di operazioni di chiusura del bilancio d’esercizio.

Rettifiche delle componenti economiche

Considerato che l’anno accademico non corrisponde con l’esercizio amministrativo (quest’ultimo coincidente con l’anno solare) e tenuto conto che il credito per i proventi della didattica viene iscritto per l’intero importo al momento del perfezionamento dell’iscrizione dello studente, nell’ambito delle operazioni chiusura di bilancio occorrerà rilevare la quota dei proventi da rinviare dell’esercizio successivo mediante l’utilizzo dei risconti passivi. In tal modo, tenuto conto che l’anno accademico ha inizio il 1° novembre di ciascun anno solare e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, in ciascun esercizio amministrativo saranno rilevati:

  • i 2/12 dei proventi della didattica dell’anno accademico iniziato ad ottobre dell’esercizio considerato;
  • i 10/12 dei proventi della didattica dell’anno accademico iniziato ad ottobre dell’esercizio precedente.

Rettifiche delle componenti patrimoniali

Per quanto concerne i crediti verso studenti iscritti quale contropartita dei proventi per la didattica, è necessario procedere a (eventuali) rettifiche per tener conto di situazioni che possono richiedere una modifica dell’importo dovuto dagli studenti quali, per esempio, determinazione esatta dalla fascia ISEE-U dichiarata, situazioni di esenzione totale e/o parziale, rinuncia agli studi, completamento corso di studi ecc.

In relazione a tali fattispecie possono aversi due distinte casistiche:

  1. gli eventi che determinano la modifica della contribuzione si realizzano prima della chiusura del bilancio: in tal caso è necessario che procedere ad operare una rettifica diretta del credito verso studenti e dei relativi proventi per la didattica, in modo che in bilancio sia espresso il credito effettivamente vantato nei confronti degli studenti tenendo già conto delle rettifiche conseguenti la fascia di reddito di effettiva appartenenza ovvero altre cause di riduzione della contribuzione medesima.
  2. gli eventi che determinano la modifica della contribuzione si realizzano dopo della chiusura del bilancio: in tal caso è necessario effettuare una stima, sulla base di elementi oggettivamente riscontrabili, neutrali e rappresentativi del fenomeno, delle possibili rettifiche da operare in conseguenza degli eventi che possono generare una riduzione dei proventi e dei corrispondenti crediti verso studenti. Tale fondo sarà iscritto nell’ambito dei fondi per rischi e oneri senza determinare la diretta rettifica dei crediti.

I crediti verso studenti iscritti a fronte dei diversi proventi per la didattica, come tutti i crediti, dovranno essere soggetti anche a valutazioni inerenti la stima del presumibile valore di realizzo, al fine di identificare eventuali perdite certe o probabili derivanti dalla solvibilità delle controparti. In tal caso, che non deve essere confuso con la situazione precedente, la rettifica da apportare ai crediti verso studenti sarà effettuata mediante l’iscrizione di un fondo svalutazione crediti per rappresentare il rischio di un mancato incasso di un credito e che in bilancio sarà esposto a riduzione dei crediti verso studenti.

Imposta regionale e imposta di bollo

All’atto della formalizzazione dell’iscrizione gli studenti sono tenuti – oltre che al versamento delle tasse universitarie – al versamento dell’imposta regionale e dell’imposta di bollo.

Tali componenti non rappresentano proventi per l’Ateneo, ma ammontari da riversare agli enti competenti (ad esempio alla Regione per la tassa regionale) per i quali l’Ateneo, al momento dell’iscrizione del credito, iscrive contestualmente il corrispondente debito per la quota di tassa regionale o imposta di bollo.

Nel caso di registrazioni contabili relative a contributi di iscrizione o a contributi per il rilascio di diplomi, viene registrata anche la riscossione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, che andrà opportunamente contabilizzata nelle voci di contabilità generale.

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