Immobilizzazioni materiali

7.2.8.     Immobilizzazioni materiali acquisite con contributi in conto impianti

Il DM del 14 gennaio 2014, n. 19 prevede la possibilità per gli Atenei di ottenere contributi da utilizzare a copertura di investimenti. Lo stesso DM, all’art. 4, comma 2, lettera b), definisce i contributi in conto capitale come somme erogate a fondo perduto dallo Stato o da altri Enti, sia pubblici che privati, al fine di realizzare opere o per acquisire beni durevoli.

Nell’ampia categoria generale dei contributi in conto capitale, merita menzione il sottogruppo di contributi in conto impianti finalizzati specificatamente alla costruzione, riattivazione e ampliamento delle Immobilizzazioni materiali. Tali contributi possono essere utilizzati tanto per l’acquisto agevolato di nuovi cespiti strumentali al processo produttivo, quanto per effettuare interventi incrementativi su cespiti già facenti parti dell’attivo patrimoniale.

La registrazione dei contributi in conto capitale a fondo perduto come crediti, e di conseguenza ricavi, è subordinata alla presenza di un atto o provvedimento ufficiale di assegnazione del contributo.

La contabilizzazione dei contributi in conto capitale avviene attraverso il metodo indiretto: ossia i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo, tramite un risconto passivo. Ciò implica: i) l’iscrizione tra le attività materiali del cespite al lordo del contributo, con conseguente imputazione a CE dell’ammortamento (calcolato sul valore lordo del cespite) e ii) l’iscrizione nelle passività del relativo risconto passivo che viene annualmente imputato a CE (come provento) in base alla medesima aliquota di ammortamento applicata al cespite, in modo che l’imputazione a CE del contributo ricevuto sia distribuita nel medesimo arco temporale della vita utile del cespite, rendendo nullo l’effetto economico dell’operazione.

Qualora, invece, l’Ateneo abbia ricevuto finanziamenti sottoposti al vincolo di restituzione, il cespite acquistato con il suddetto finanziamento sarà iscritto al suo valore di acquisizione e sarà sottoposto al solo processo di ammortamento, senza alcuna rilevazione di risconti passivi, poiché il finanziamento ricevuto, dovendo essere restituito, assume la natura di debito verso l’ente finanziatore e non di contributo da imputare a CE.

7.2.9.     L’eliminazione delle immobilizzazioni materiali

Una immobilizzazione materiale viene eliminata quando:

  • ceduta a terzi;
  • non vi sono più le condizioni di utilità pluriennale e, in generale, vengono meno i requisiti che ne avevano comportato la sua originaria iscrizione.

Al momento dell’eliminazione dell’immobilizzazione materiale è necessario eliminare dal Bilancio il corrispondente VNC, ossia il costo storico al netto degli ammortamenti cumulati sino all’esercizio precedente a quello in cui avviene l’eliminazione.

La differenza tra il VNC e l’eventuale prezzo di cessione determina una plusvalenza (prezzo cessione > VNC) o minusvalenza (prezzo di cessione < VNC).

La plusvalenza viene iscritta nella voce di CE V. Altri ricavi e proventi, mentre la minusvalenza trova iscrizione nella voce di CE XII. Oneri diversi di gestione. Quanto appena descritto è valido nel caso in cui la dismissione dell’immobilizzazione materiale sia conseguente ad un processo normale di cambiamento o rinnovamento degli asset aziendali.

Diversamente, qualora la dismissione sia ascrivibile ad eventi eccezionali e non prevedibili, la plusvalenza o minusvalenza che ne deriva viene rilevata tra i componenti straordinari di reddito (sezione E del CE).

L’eventuale sostituzione di un’immobilizzazione con una nuova costituisce, di fatto, una permuta e comporta contabilmente una duplice operazione: con la prima si procede alla dismissione del bene permutato e alla rilevazione della relativa plusvalenza o minusvalenza secondo quanto sopra esposto; con la seconda scrittura contabile si rileva il nuovo bene acquistato in sostituzione di quello permutato.

Caso pratico n. 7

Si ipotizzi un computer acquistato nell’esercizio n per € 5.000 utilizzabile per 5 anni (aliquota del 20%). Nel corso del quarto anno di utilizzo il computer viene ceduto a un soggetto terzo per € 1.500.

La tabella che segue riporta il piano di ammortamento e la minusvalenza generata dalla cessione.

ANNO COSTO        STORICO AMM.TO   ANNUO VNC PREZZO DI CESSIONE MINUSVALENZA
31.12.20XX 5.000,00 1.000,00 4.000,00    
31.12.20XX +1   1.000,00 3.000,00    
31.12.20XX +2   1.000,00 2.000,00    
31.12.20XX +3   2.000,00 1.500,00 (500,00)

La scrittura contabile effettuata in occasione della cessione è di seguito rappresentata:

31.10.20XX – CESSIONE ATTREZZATURA SCIENTIFICA CON MINUSVALENZA

Diversi @ Altre Immobilizzazioni materiali

(SP)

  2.000,00
Crediti vs Terzi (SP)     1.500,00  
Minusvalenze (CE)     500,00  

L’iscrizione della minusvalenza tra gli oneri di gestione ordinaria oppure tra i componenti straordinari di reddito è in funzione della natura dell’evento che ha determinato la cancellazione dell’immobilizzazione materiale. In tale specifica ipotesi trattandosi di una cessione a un terzo, evidentemente l’evento è da qualificarsi come rientrante nell’ordinaria gestione e pertanto la classificazione più adeguata è quella tra gli oneri diversi di gestione.

Si precisa che secondo i corretti principi contabili in caso di cessione/dismissione delle Immobilizzazioni dovrebbe essere calcolata la quota di ammortamento fino alla data di cessione/dismissione, in modo da determinare il contributo (tramite la quota di ammortamento) che l’immobilizzazione materiale ha dato all’esercizio fino alla data in cui stata ceduta/dismessa.

 Si sottolinea, comunque, che l’eventuale mancata contabilizzazione della quota di ammortamento maturata sino alla data di cessione/dismissione determinerebbe solo un effetto classificatorio in quanto si tradurrebbe in una minor plusvalenza oppure in una maggior minusvalenza iscritta nel CE dell’esercizio, senza alcun effetto sul risultato nel suo complesso.

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