7.6. CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE
7.6.1. Definizione e classificazione
Le Disponibilità liquide si riferiscono ai depositi bancari, ai depositi postali, agli assegni, al denaro e ai valori bollati. I valori iscrivibili in tale voce hanno il requisito di poter essere incassati a pronti o a breve termine.
I depositi bancari e postali sono disponibilità presso il sistema bancario o l’amministrazione postale. Assimilabili alle disponibilità liquide sono anche le eventuali carte prepagate a disposizione dei docenti.
Gli assegni rappresentano titoli di credito bancari esigibili a vista, nazionali ed esteri. Il denaro e i valori in cassa sono costituiti da moneta e valori bollati.
In mancanza di indicazioni specifiche, si presume che le Disponibilità liquide esposte nello SP siano immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo dell’Ateneo.
La struttura della contabilità generale per le Disponibilità liquide può essere la seguente:
DESCRIZIONE |
Disponibilità liquide |
Depositi bancari e postali |
Banca XXX |
Banca YYY |
Conto corrente postale XXX |
Conto corrente postale YYY |
Danaro e valori in cassa |
Carta del docente XXX |
Carta del docente YYY |
Carta prepagata |
Fondo Cassa Economale 1 |
Fondo Cassa Economale 2 |
Fondo Cassa Economale 3 |
TAB. 18 – DISPONIBILITÀ LIQUIDE: STRUTTURA DELLA CONTABILITÀ
7.6.2. Criteri di valutazione
Le Disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri:
- i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente, coincide col valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità il valore nominale deve essere ridotto del fondo svalutazione crediti, che esprime il rischio di inesigibilità dei crediti vantati verso le banche;
- il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale;
- le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.
I costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è avvenuta. Eventuali utili e perdite su cambi che dovessero manifestarsi al momento del pagamento vanno iscritti nelle apposite voci di CE nella sezione dei Proventi e degli Oneri Finanziari (Perdite su cambi o Utili su cambi), quindi non vanno in rettifica degli importi originari e nel caso delle immobilizzazioni non vanno considerati quali oneri accessori all’acquisizione del bene. Al termine di ogni esercizio, nel rispetto del principio della competenza economica, è inoltre necessario valutare e iscrivere a CE l’emergere di eventuali perdite/utili su cambi di tutte le operazioni in valuta estera aperte; nel caso emerga un utile questo viene accantonato in una riserva non utilizzabile fino al momento dell’effettivo realizzo della perdita/utile.
7.6.3. Competenza finanziaria
Ai fini della corretta rilevazione ed esposizione in Bilancio delle Disponibilità liquide assume particolare importanza la “competenza finanziaria” (c.d. cut-off finanziario), concetto da considerarsi complementare a quello della competenza economica. Se infatti secondo il concetto della competenza economica i costi e i ricavi devono essere rilevati nell’esercizio in cui si manifestano gli effetti dei fatti gestionali che li hanno generati, indipendentemente dalla data in cui manifestano le relative movimentazioni numerarie, secondo il concetto della competenza finanziaria è altrettanto importante definire il momento esatto in cui le movimentazioni finanziarie (incassi e pagamenti) devono essere registrate e contabilizzate.
Tale necessità si manifesta in particolar modo per le operazioni di incasso e di pagamento che si effettuano in prossimità della data di chiusura dell’esercizio (quindi nei giorni immediatamente antecedenti o successivi il 31 dicembre) per le quali è importante definire l’esatta competenza temporale, al fine di evitare errate esposizioni di Crediti/Debiti e Disponibilità liquide.
A tal fine le regole contabili da seguire per la corretta rilevazione delle movimentazioni finanziarie sono le seguenti:
- Disponibilità liquide:
- Entrate di cassa: si rilevano nelle disponibilità liquide tutte le entrate avvenute entro la data di Bilancio (fino alla mezzanotte del 31 dicembre);
- uscite di cassa: si rilevano nelle disponibilità liquide tutte le uscite avvenute entro la data di Bilancio (fino alla mezzanotte del 31 dicembre). Conseguentemente, sulla base di quanto sopra detto, se un incasso o un pagamento in contanti viene effettuato entro il 31 dicembre la rilevazione contabile avverrà nell’esercizio in cui l’incasso e il pagamento sono stati effettuati, quindi nell’esercizio cui il bilancio al 31 dicembre si riferisce.
- Conti correnti bancari e postali
- accrediti ricevuti: si rilevano nei conti correnti bancari e postali tutti gli accrediti ricevuti entro la data di chiusura dell’esercizio. Conseguentemente se un terzo effettua un bonifico a favore dell’Ateneo in data 29 dicembre e l’accredito sul conto corrente bancario dell’Ateneo avviene con data contabile 3 gennaio dell’esercizio successivo e data valuta 29 dicembre dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, l’operazione di aumento delle disponibilità presso il conto corrente bancario e di riduzione del relativo credito dovrà essere contabilizzata nell’esercizio successivo e quindi, nel Bilancio in chiusura al 31 dicembre, il credito non risulterà ancora incassato e le disponibilità non ancora aumentate.
- disposizioni effettuate: si rilevano nei conti correnti bancari e postali tutti i bonifici disposti entro la data di chiusura dell’esercizio. Conseguentemente eventuali bonifici disposti entro la mezzanotte del 31 dicembre saranno registrati in contabilità nell’esercizio in cui effettuati, anche laddove le somme dovessero essere materialmente traferite dalla banca in data successiva.